Le ore di lavoro stabilite contrattualmente che eccedono la durata del lavoro settimanale prevista da un contratto collettivo di lavoro sono ore straordinarie ai sensi dell’art. 321c CO.

Il datore di lavoro A ha assunto il meccanico B in un garage di propria gestione. Da contratto il lavoratore doveva prestare 50 ore settimanali, a fronte di un salario lordo di CHF 3’400.— versato per 12 mensilità.

Nel corso del rapporto d’impiego il dipendente ha lavorato nel rispetto di quanto previsto contrattualmente, dunque per almeno 50 ore settimanali.

A seguito della volontà del datore di lavoro di cessare la propria attività, il lavoratore è stato licenziato con effetto al 31 marzo 2016.

Il lavoratore ha in seguito rilevato una serie di violazioni del Contratto collettivo di lavoro dei garagisti del Canton Vaud (di seguito CCL, chiedendo il pagamento di differenze salariali a suo favore, generate anche da lavoro straordinario che non gli sarebbe stato regolarmente retribuito.

Per questo motivo, egli ha avviato dinanzi al Tribunale di primo grado di Losanna un’azione civile tendente al pagamento di CHF 94’542.— oltre interessi (poi ridotti in corso di causa a CHF 76’342.— oltre interessi). B ha reclamato in particolare la differenza tra il salario effettivamente percepito e quello previsto dal contratto collettivo, la tredicesima mensilità e la retribuzione delle ore straordinarie, oltre al rilascio del certificato di lavoro.

Entrambe le istanze cantonali hanno condannato A a versare integralmente quanto richiesto dal dipendente. Dal punto di vista giuridico i tribunali hanno ritenuto le parti legate da un contratto di lavoro sottoposto al CCL reso obbligatorio dai decreti cantonali approvati dal Consiglio federale e che sulla scorta di tale assogettamente le pretese salariali del lavoratore erano legittime.

Tra le varie censure sollevate dalla ditta A aggravandosi al Tribunale federale, per quanto attiene in particolare le ore straordinarie, ha sostenuto che l’intero contratto di lavoro fosse fittizio, poiché  prevedeva un salario più basso rispetto a quanto effettivamente percepito da B. Di conseguenza le ore previste contrattualmente non sarebbero state 50 bensì di meno.

Il Tribunale federale ha rigettato tale tesi, evidenziando tra l’altro come il solo fatto di aver (eventualmente) simulato il salario non renda il contratto fittizio nel suo intero. L’Alta Corte ha anche stabilito che sulla base delle testomonianze agli atti, non vi erano ragioni per discostarsi da quanto ritenuto dai tribunali inferiori. Il lavoratore aveva dunque lavorato 50 ore settimanali.

Stabilito che il contratto prevedeva 50 ore settimanali e che il lavoratore le ha concretamente effettuate, il Tribunale federale ha ricordato che le ore straordinarie ai sensi dell’art. 321c CO sono quelle che eccedono il tempo di lavoro previsto dal contratto di lavoro, da un contratto normale di lavoro o da un contratto collettivo di lavoro o ancora dagli usi.

Sebbene l’accordo tra datore di lavoro e lavoratore nel contratto di lavoro prevedere esplicitamente una durata settimanale di 50 ore, il Contratto collettivo di lavoro ne prevedeva invece solo 42.

Di conseguenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 321c CO per la definizione del concetto di lavoro straordinario (e di riflesso durata contrattuale del lavoro), è determinante e preminente quanto previsto da un Contratto collettivo di lavoro rispetto al contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le parti.

Nel caso concreto, ritenuto che il CCL applicabile prevedeva una durata settimanale del lavoro di 42 ore, l’Alta Corte ha concluso che il lavoratore aveva effettuato settimanalmente 8 ore di lavoro straordinario per tutta la durata del rapporto di lavoro e che esse vanno quindi retribute come tali.